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Si ricorda a tutta la Cittadinanza che, al fine di tutelare e preservare il benessere di persone, animali e per ridurre il rischio di incendi, ai sensi della LR. 21/99 art 7 comma 3, l’accensione di fuochi d’artificio e petardi ed il lancio di razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli sono vietati su tutto il territorio comunale. A seguito di presentazione di richiesta scritta e motivata, e/o di iniziativa dell’Amministrazione Comunale, può essere rilasciata l’autorizzazione per l’accensione di fuochi d’artificio e il lancio di razzi e petardi, fino al massimo alle ore 24.30, anche per fini non tecnici o agricoli, in occasione di sagre paesane e/o particolari ricorrenze. In via analoga è inoltre applicabile alle lanterne cinesi l'art. 57 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, secondo il quale: "Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco nè lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa".

Fonte: Regolamento per la disciplina delle attività rumorose

Certi della vostra collaborazione, la Protezione Civile di Montecchio Maggiore Vi augura una serena notte di Capodanno e un buon 2020!

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