Entrerà in vigore il 9 gennaio 2015 la legge n. 17 del 19 giugno 2014 che modifica la L.R. 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" e successive modificazioni.
In particolare il primo articolo vieta espressamente al proprietario o al detentore anche temporaneo di animali di affezione l’utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza, documentabili e certificate dal veterinario curante.
La legge stabilisce che i cani dovranno usufruire di appositi recinti di adeguate dimensioni, anche in deroga ai regolamenti urbanistici. La nuova legge prevede anche che gli animali di compagnia abbiano libero accesso a giardini pubblici, parchi e spiagge, purché tenuti a guinzaglio e con museruola o altri strumenti contenitivi.
Non potranno entrare nelle aree giochi per i bimbi, contrassegnate da appositi segnali di divieto. Potranno invece scorazzare liberamente, senza guinzagli e museruola, negli spazi a loro destinati.
Il Veneto è la seconda regione, dopo l'Emilia Romagna, a varare questo divieto. ENPA però dichiara che sono ancora pochi i cittadini messi a conoscenza della nuova legge.